Indennità per lavoro ridotto

Nota: A partire dal 1° aprile 2022 si applica nuovamente la procedura ordinaria.

Il lavoro ridotto è una riduzione temporanea dell’orario di lavoro contrattuale dovuta a motivi economici o riconducibile a casi di rigore o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, con mantenimento dei rapporti contrattuali Scopo del lavoro ridotto è evitare la disoccupazione e mantenere i posti di lavoro, consentendo all’azienda di superare periodi di difficoltà economiche e di mantenere la piena produttività.

La cassa di disoccupazione ha il compito di versare l’indennità per lavoro ridotto. In tale ambito accerta che il presupposto del diritto all’indennità sia adempiuto per le persone indicate e verifica le ore di lavoro perse e le masse salariali.

L’azienda deve prima richiedere l’autorizzazione del servizio cantonale (informazioni più dettagliate nella sezione Procedura di preannuncio).

Il datore di lavoro deve preannunciare il lavoro ridotto al servizio cantonale con il modulo «Preannuncio ordinario di lavoro ridotto». Il preannuncio va inoltrato al servizio competente del Cantone nel quale si trova l’azienda o l’unità aziendale (settore d’esercizio) interessata. I dati di contatto dei servizi cantonali competenti si trovano qui.

Il periodo di preannuncio è normalmente di 10 giorni. Per i casi legati al coronavirus, il periodo di preannuncio è stato revocato fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia deve essere inoltrato un preannuncio separato per ogni unità aziendale.

Dopo aver ricevuto i documenti necessari, il servizio cantonale esamina il preannuncio e pronuncia una decisione. Solo dopo aver ricevuto questa decisione, l'azienda può presentare una domanda alla cassa di disoccupazione. Al punto 7 del modulo di preannuncio può indicare a quale cassa di disoccupazione desidera richiedere l'indennità per le ore di lavoro ridotte.

Alla ricezione della decisione favorevole del servizio cantonale, la cassa di disoccupazione scelta al momento del preannuncio richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria al versamento dell’indennità per lavoro ridotto. L’azienda deve far valere il suo diritto all’indennità per lavoro ridotto tramite il modulo entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di conteggio interessato. Trascorso tale termine il diritto decade. I moduli in formato Excel sono disponibili qui. Vogliate utilizzare il modulo valido per il corrispondente periodo di conteggio (mese).

È anche possibile presentare i moduli online.

Si tratta di un servizio utile e di facile utilizzo, che mira a semplificare il calcolo dell’indennità per lavoro ridotto. Clicchi sul modulo elettronico e si registri sotto “Login | Registrazione”, se non ha ancora un login. Dopo l'avvenuta registrazione può compilare il modulo elettronico. Voglia caricare anche i seguenti documenti a comprova dei dati dichiarati:

  • Rapporti e liste delle ore lavorate e delle ore perse
  • Libri paga 2019 e 2020 di tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori per il primo periodo di conteggio nonché i conteggi salariali mensili attuali di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori aventi diritto per gli altri periodi di conteggio

Modulo elettronico

Nota: I browser preferiti sono Mozilla Firefox e Internet Edge

Con l'insorgere della pandemia di coronavirus nel marzo 2020, sono state introdotte, eliminate nel frattempo o reintrodotte varie estensioni e semplificazioni dell'indennità di lavoro ridotto per mitigare le conseguenze economiche. Di seguito troverete le disposizioni attualmente in vigore dal 1° aprile 2022. Saremo lieti di rispondere alle vostre domande sui mesi precedenti (per i dettagli di contatto, vedi sotto).

Persone aventi diritto:

In linea di principio, tutti i lavoratori hanno diritto all'indennità, se sono soggetti all’obbligo di versare i contributi all’AD o se non hanno ancora raggiunto l’età minima di contribuzione all’AVS.

Le speciali particolarità che seguono devono essere prese in considerazione:

  • I lavoratori su chiamata hanno diritto all'indennità, se sono alle dipendenze da almeno 6 mesi prima dell'introduzione del lavcoro ridotto e se un tempo normale di lavoro può essere determinato in un certo lasso di tempo (fluttuazioni regolari dell'impiego).
  • Le persone con un contratto di lavoro a tempo determinato ne hanno diritto solo se il loro contratto di lavoro prevede la risoluzione ordinaria prima della fine del termine.
  • I dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati disdetti non possono essere presi in considerazione dall'inizio del periodo di disdetta.
  • Gli apprendisti non ne hanno diritto, ma i loro formatori sì.
  • I lavoratori temporanei (attraverso i servizi di collocamento) non hanno diritto all'indennità per le ore di lavoro ridotte.
  • Le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi occupati nella medesima non hanno diritto a all''indennità.

Altre disposizioni:
 

  • Da marzo 2020 a marzo 2022 era in vigore la procedura sommaria. Da aprile 2022 è di nuovo applicabile la procedura ordinaria per far valere il diritto all'indennità per lavoro ridotto.
    Vogliate utilizzare il modulo valido per il corrispondente periodo di conteggio (mese).
  • Le ore di lavoro straordinario effettuate nei 6 mesi precedenti l'inizio del termine quadro per la riscossione dell'indennità devono essere dedotte dalla perdita di lavoro. Nel termine quadro in corso, tutte le ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori nei 12 mesi precedenti un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro devono essere dedotte dalle loro perdite di lavoro (cioè in caso di interruzione dell'orario ridotto).
    Durante la procedura sommaria (da marzo 2020 a marzo 2022) le ore di lavoro straordinario effettuate prima dell'introduzione del lavoro ridotto non vanno dedotte.
    Durante la procedura sommaria (da marzo 2020 a marzo 2022) i dipendenti non sono tenuti a ridurre le loro ore di lavoro straordinario prima di poter ricevere una compensazione per le ore di lavoro ridotte. Tuttavia le disposizioni sulla regolamentazione dell'orario flessibile rimangono valide durante la procedura sommaria. Durante le fasi di riduzione, una quantità sproporzionata di lavoro straordinario (oltre le 20 ore in meno e le 20 ore in più) non è consentita da uno schema di orario flessibile aziendale. Le ore straordinarie riducono le ore perse per motivi economici di un dipendente, a condizione che le ore straordinarie non superino il saldo di più 20 ore. Al contrario, le ore mancanti addebitate sul conto dell'orario flessibile non aumentano le ore perse per motivi economici finché non superano le meno 20 ore.
  • Regolamento per le persone a basso reddito: le persone con uno stipendio inferiore a CHF 3'470.00 ricevono un'indennità di lavoro ridotto corrispondente al 100% della perdita di lavoro; per quelle con uno stipendio compreso tra CHF 3'470.00 e CHF 4'340.00, l'indennità è anche di 3470 franchi per una perdita completa di guadagno; le perdite parziali di guadagno sono compensate proporzionalmente. I dipendenti a tempo parziale sono assegnati a una delle categorie salariali sulla base del loro ipotetico salario a tempo pieno. A partire da uno stipendio di CHF 4'340.00 si applica la normale compensazione dell'80%.
    Questa misura è in vigore dal 1° dicembre 2020 e dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2022.
  • Si applica un periodo di attesa di un giorno al mese. Con il periodo di attesa, il datore di lavoro deve contribuire alle perdite di lavoro.
  • Si applica un termine quadro di due anni per ricevere l'indennità per lavoro ridotto. Nel termine quadro un'azienda può richiedere l'indennità per una perdita di lavoro superiore all'85% per 4 periodi di conteggio (mesi) al massimo.
  • La durata massima dell'indennizzo per le ore di lavoro ridotto è normalmente di 12 mesi durante un termine quadro.
    La durata massima dei pagamenti di compensazione è stata aumentata a 24 periodi di conteggio (mesi). Questo è valido fino a giugno 2022. Le aziende che hanno già ricevuto più di 12 periodi di conteggio durante un termine quadro nel luglio 2022 potranno ricevere nuovamente le detrazioni per lavoro ridotto solo dall'inizio di un nuovo termine quadro.  

Il giorno usuale di paga, il datore di lavoro deve versare ai lavoratori colpiti dal lavoro ridotto lo stipendio pieno per le ore lavorate e e anticipare l’80% della perdita di guadagno per le ore perse. Egli è inoltre tenuto a pagare la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali conformemente al tempo di lavoro normale. Infine il datore di lavoro deve disporre di un sistema di controllo / registrazione dell’orario di lavoro (ad es. timbratura del cartellino, rapporti delle ore, ecc.) per tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto.

Ulteriori informazioni

Informazioni approfondite sul lavoro ridotto figurano nell’opuscolo «Indennità per lavoro ridotto – informazione per i datori di lavoro e i lavoratori»

- Ulteriori Moduli per «Indennità per lavoro ridotto».

 

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