Licenziamento

Accertatevi che il vostro datore di lavoro abbia rispettato i termini di disdetta. Se il licenziamento è stato pronunciato in modo irregolare, inviate al vostro datore di lavoro una raccomandata per comunicargli che volete proseguire il rapporto di lavoro.
In assenza di un accordo di segno diverso e in mancanza di un contratto collettivo di lavoro, trovano applicazione i termini di disdetta stabiliti dal Codice delle obbligazioni svizzero:

Periodo di prova

  • È considerato periodo di prova il primo mese di lavoro (CO 335b cpv. 1).
  • Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo.
  • Il periodo di prova non può comunque superare i tre mesi (CO 335b cpv. 2). Avvertenza: nei rapporti di lavoro di diritto pubblico sono ammesse deroghe alla disciplina in oggetto (p.es. negli impieghi presso l’Amministrazione federale o un’amministrazione cantonale).
  • Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con un preavviso di sette giorni.

Rapporto di lavoro di durata determinata

  • Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta (CO 334 cpv. 1).
  • Se il rapporto di lavoro continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata (CO 334 cpv. 2).

Rapporto di lavoro di durata indeterminata

  • Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti (CO 335 cpv. 1).
  • Di norma un rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese.
  • Per il datore di lavoro e il lavoratore valgono gli stessi termini di disdetta (CO 335a cpv. 1).
  • La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto (CO 335 cpv. 2).
  • Valgono i seguenti termini di disdetta (CO 335c cpv. 1):
    • un mese nel primo anno di servizio
    • due mesi dal secondo al nono anno di servizio
    • tre mesi dal decimo anno di servizio
    Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio (CO 335c cpv. 2).

Disposizioni in materia di protezione dalla disdetta (disdetta in tempo inopportuno)

Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro (CO 336c cpv. 1):

  • allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
  • allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio;
  • durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
  • allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.

La disdetta data durante uno di tali periodi è nulla. Ciò significa che il rapporto di lavoro prosegue e il licenziamento deve essere pronunciato nuovamente al termine di tale periodo inopportuno.
Se, invece, la disdetta è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (CO 336c cpv. 2).
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (CO 336 c cpv. 3).

Ein Pult mit einem Taschenrechner, eine Brille, Maus und Tastatur
Calcoli la sua indennità di disoccupazione mensile
Il mio ramo
Diritto del lavoro