Accertatevi che il vostro datore di lavoro abbia rispettato i termini di disdetta. Se il licenziamento è stato pronunciato in modo irregolare, inviate al vostro datore di lavoro una raccomandata per comunicargli che volete proseguire il rapporto di lavoro. In assenza di un accordo di segno diverso e in mancanza di un contratto collettivo di lavoro, trovano applicazione i termini di disdetta stabiliti dal Codice delle obbligazioni svizzero:
Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro (CO 336c cpv. 1):
La disdetta data durante uno di tali periodi è nulla. Ciò significa che il rapporto di lavoro prosegue e il licenziamento deve essere pronunciato nuovamente al termine di tale periodo inopportuno. Se, invece, la disdetta è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (CO 336c cpv. 2). Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo (CO 336 c cpv. 3).